07 marzo 2022
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Bonus Pubblicità 2022

I consulenti della Federazione sono a disposizione per la consulenza, l'elaborazione e la trasmissione telematica della Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta. La scadenza per la richiesta del servizio è prevista per il 21 marzo 2022
Il D.p.c.m del 16/05/2018 n. 90 ha dato attuazione all’agevolazione prevista dall’articolo 57-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 che prevede l’attribuzione di un contributo sotto forma di credito di imposta per investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica anche on line e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali. In particolare, sono agevolabili gli investimenti riferiti all'acquisto di spazi pubblicitari e inserzioni commerciali effettuati su:
  • stampa quotidiana e periodica locale e nazionale (cartacea o digitale) iscritta presso il competente Tribunale ovvero presso il Registro degli operatori di comunicazione (ROC) e, in ogni caso, dotati della figura del Direttore Responsabile;
  • emittenti radiofoniche e televisive locali e nazionali (analogiche o digitali) iscritte presso il Registro degli operatori di comunicazione (ROC).

Ricordiamo a tutte le Cooperative i seguenti termini di presentazione:
  • la Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta va presentata dal 1° al 31 marzo 2022;
  • la Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati andrà presentata dal 1° al 31 gennaio 2023.
L’art. 57 bis comma 1 del DL 50/2017 prevede che, anche per il 2022, il credito d’imposta sia concesso nella misura unica del 50% del valore degli investimenti effettuati sui giornali quotidiani e periodici e sulle emittenti televisive non partecipate dallo Stato.
Come rilevato dalle istruzioni per la compilazione del modello di comunicazione, anche per il 2022 viene meno il presupposto dell’incremento minimo dell’1% dell’investimento pubblicitario, rispetto all’investimento dell’anno precedente, quale requisito per accedere all’agevolazione.

Restano fermi i limiti dei regolamenti dell’Unione europea in materia di aiuti “De Minimis”. L’agevolazione spetta comunque nei limiti delle risorse disponibili: nell’ipotesi di insufficienza delle risorse è prevista la ripartizione percentuale tra tutti i soggetti che, nel rispetto dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità, hanno presentato nei termini la Comunicazione telematica.

La Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta e la Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati vanno presentate esclusivamente in via telematica utilizzando i servizi messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate con una delle seguenti modalità:

  • direttamente da parte dei contribuenti se abilitati ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Fisconline o Entratel);
  • tramite gli intermediari abilitati (la Federazione).


Ricordiamo inoltre che l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili va attestato da un soggetto abilitato al rilascio del visto di conformità delle dichiarazioni fiscali (RAF della Federazione) o da un Revisore Legale dei Conti (Divisione Vigilanza per le Cooperative soggette al controllo obbligatorio della Federazione).


Saranno escluse dal conteggio le spese sostenute per:
  • l'acquisto di spazi nell'ambito della programmazione o dei palinsesti editoriali per pubblicizzare
  • o promuovere televendite di beni e servizi di qualunque tipologia;
  • la trasmissione o l'acquisto di spot radio e televisivi relativi a servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro, di messaggeria vocale o chat-line con servizi a sovraprezzo;
  • grafica pubblicitaria su cartelloni fisici, volantini cartacei periodici, pubblicità su cartellonistica, pubblicità su vetture o apparecchiature, pubblicità mediante affissioni e display, pubblicità tramite social, banner pubblicitari su portali online (vedere FAQ 23.10.2018).

A titolo informativo non esaustivo ricordiamo inoltre:

a) nel caso di IVA indetraibile, l’importo da considerare ai fini dell’agevolazione è costituito dall’ammontare complessivo della spesa pubblicitaria (imponibile + IVA), mentre nel caso di IVA detraibile, l’importo da considerare è pari all’imponibile;
b) per l’individuazione dell’esercizio di sostenimento della spesa pubblicitaria trova applicazione il principio di competenza - pertanto i costi relativi a prestazioni di servizio sono di competenza dell’esercizio in cui le prestazioni medesime sono ultimate, senza che abbia rilievo alcuno il momento in cui viene emessa la relativa fattura o viene effettuato il pagamento; 
c) l'ammontare del credito d’imposta effettivo sarà definito con apposito Provvedimento del Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria.
d) il credito d’imposta effettivo spetante sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante Modello F24, da presentare tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del Provvedimento;
e) le spese per l’acquisto di pubblicità sono ammissibili al netto delle spese accessorie, dei costi di consulenza/intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall’acquisto di spazio pubblicitario anche se ad esso funzionale o connesso;
f) alcune risposte a domande frequenti (FAQ) sull’argomento sono disponibili sul sito internet del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria a questo link.

L’Ufficio Fiscale Operativo e Segreteria Soci è a vostra disposizione per predisporre e inviare telematicamente la Comunicazione all’Agenzia delle Entrate e attestare le spese ammissibili.

Le Cooperative interessate le potranno richiedere il servizio qui  entro lunedì 21 marzo 2022

La prenotazione del servizio richiede l’inserimento della Scheda di richiesta di servizio allegata alla presente Circolare. Consigliamo, per vostra comodità e velocità, di aprire le richieste di servizio direttamente dalle Circolari pubblicate sul “Portale Servizi” nell’apposita sezione “Comunicazioni e Circolari” selezionando il pulsante “Apri la richiesta”.

Per eventuali chiarimenti sull’adempimento, contattare l’Ufficio Fiscale Operativo e Segreteria Soci via mail all’indirizzo fiscaleoperativo@ftcoop.it oppure di contattare i colleghi Marina De Giusti o Gianni Luraschi.

Autore: Redazione


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