Gli esperti rispondono - I contratti di rete tra imprese

Il contratto di rete si configura come uno strumento strategico per consolidare il posizionamento competitivo delle imprese e promuovere dinamiche di innovazione collettiva. Attraverso un progetto condiviso, più realtà aziendali possono attivare forme di collaborazione strutturata, valorizzando sinergie operative e capitalizzando il patrimonio di esperienze, risorse e competenze di ciascuna.
Cos'è un contratto di rete
Il contratto di rete è un accordo tra più imprenditori, volto a rafforzare la reciproca capacità innovativa e la presenza sul mercato. Attraverso un programma comune, le imprese aderenti alla rete si impegnano a:
- collaborare in ambiti specifici connessi alla loro attività economica;
- condividere informazioni, servizi o tecnologie;
- realizzare insieme alcune attività previste nei rispettivi oggetti sociali.
Questa possibilità è prevista dall’art. 3, comma 4-ter del D.Lgs. 5/2009, convertito nella Legge 33/2009.
Chi può partecipare
Possono aderire alla rete tutte le imprese, indipendentemente da:
- forma giuridica (società, ditte individuali, cooperative, consorzi, ecc.);
- dimensione (grandi aziende, PMI, microimprese);
- settore di attività (anche eterogenei tra loro);
- localizzazione geografica (comprese imprese estere operanti in Italia);
È inoltre possibile costituire reti miste, coinvolgendo soggetti economici sia a scopo di lucro che non profit.
L’accordo può prevedere l’ingresso di nuovi membri anche dopo la sua stipula. Per garantire trasparenza e condivisione, è necessario che il contratto stabilisca in anticipo:
- le modalità di adesione futura;
- i criteri di ammissione;
- le regole per il consenso degli aderenti originari.
Forma e pubblicità del contratto
Per avere validità legale, il contratto deve essere redatto in una delle seguenti forme:
- atto pubblico;
- scrittura privata autenticata;
- documento digitale con firma qualificata.
Successivamente, deve essere iscritto nel Registro delle Imprese di ciascuna azienda partecipante, nella sezione dedicata.
Il programma di rete
Il programma rappresenta il nucleo operativo dell’accordo. Al suo interno vengono stabiliti:
- gli obiettivi di innovazione e crescita condivisi;
- le modalità operative e organizzative per raggiungerli;
- i diritti e doveri di ciascun partecipante (es. partecipazione ai costi, rispetto delle decisioni comuni).
Le attività previste possono includere:
- collaborazioni operative su processi, servizi o prodotti;
- scambi di competenze, tecnologie e dati;
- realizzazione congiunta di progetti rientranti nelle finalità aziendali.
Rete-contratto e rete-soggetto: due modelli organizzativi
Il contratto di rete può assumere due configurazioni giuridiche distinte, ciascuna con caratteristiche operative e implicazioni diverse in termini di autonomia e responsabilità:
- rete-contratto: è una forma di cooperazione “leggera”, in cui ogni impresa mantiene la propria autonomia giuridica. I beni, le obbligazioni e le attività restano di titolarità individuale. Non si crea un nuovo soggetto distinto;
- rete-soggetto: in questo caso, la rete ottiene personalità giuridica mediante iscrizione nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese. Può operare come soggetto autonomo, stipulare contratti e assumere obblighi. È obbligatoria la nomina di un organo comune con poteri gestionali e rappresentativi, e la costituzione di un fondo patrimoniale comune.
La valutazione sulla configurazione più corretta da assumere dev'essere conseguente all’analisi, caso per caso, del programma di rete e delle intenzioni delle parti stipulanti, per la quale i consulenti dell’Ufficio Legale e Sindacale di Federazione rimangono a disposizione.