11 febbraio 2026
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L'esperta risponde - Il diritto al lavoro delle persone con disabilità (Legge 68/1999)

Abbiamo chiesto alle e ai nostri consulenti di rispondere alle domande più gettonate in ambito legale e amministrativo. Risponde Chiara Ferrari, dell'Ufficio Legale e Sindacale della Federazione.

 

La Legge 12 marzo 1999, n. 68 prevede che i datori di lavoro che occupano almeno 15 dipendenti siano tenuti ad avere alle proprie dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie protette, cioè persone con disabilità, orfani e altri soggetti tutelati. Per individuare la dimensione occupazionale dell’azienda sono computati di norma tutti i lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato. Sono esclusi dal computo della base dimensionale alcuni lavoratori (artt. 3 – 5 L.68/99).

Questa percentuale di assunzioni obbligatorie viene chiamata “quota di riserva” e varia in base alle dimensioni dell’azienda.

I principali strumenti per adempiere all’obbligo di assunzione sono:

1. Richiesta di riconoscimento dell’assunzione ai sensi della legge 68/99: consiste nella compilazione della domandadi riconoscimento di lavoratori inseriti ai sensi della L. 68/99 da parte di datori di lavoro privati, che permette (se sussistono determinati requisiti) di conteggiare il lavoratore nella quota d’obbligo prevista dalla Legge 68/99.

2. Convenzione di programma (art. 11 legge 68/99): sono degli accordi stipulati tra azienda e Agenzia del Lavoro per la copertura della quota d’obbligo tramite graduale inserimento delle persone con disabilità. Da un lato, la convenzione di programma prevede un periodo di tempo più lungo entro il quale assumere nominativamente l'intero numero di persone con disabilità concordato e, dall’altro, in quanto "contratto", impone il tassativo rispetto dei termini fissati e una fattiva disponibilità dell'impresa a calibrare gli inserimenti su mansioni semplici e/o conseguibili mediante l'utilizzo di specifici percorsi formativi.    La Convenzione di programma presenta per il datore di lavoro firmatario i seguenti vantaggi:
  • l’integrale assunzione nominativa;
  • la graduale copertura della quota d'obbligo;
  • il riconoscimento immediato dell'ottemperanza all'obbligo.

3. Convenzione con Cooperative sociali di tipo B (art. 14 D. Lgs. 276/2003): le aziende private possono scegliere di non assumere direttamente ma affidare una commessa di lavoro ad una cooperativa sociale di tipo B o ad un’impresa sociale. Sarà poi la cooperativa ad assumere persone con disabilità per svolgere quel lavoro. Per dare attuazione a questa modalità di inserimento lavorativo delle persone con disabilità, nel rispetto dei criteri definiti dalla convenzione quadro (di cui è firmataria anche la Federazione Trentina della Cooperazione), è necessario stipulare un accordo tra Agenzia del Lavoro, datore di lavoro interessato e cooperativa sociale di tipo B/impresa sociale che preveda il numero di persone da inserire, la durata (non inferiore a 1 anno e non superiore a 5) e i rapporti tra la cooperativa sociale/impresa sociale e l’impresa appaltante. Possono fare richiesta le imprese con unità produttive in provincia di Trento, che abbiano valutato la possibilità di esternalizzare una commessa di lavoro a una cooperativa sociale di tipo B o a una impresa sociale, anche al fine di coprire parzialmente la quota di riserva dei disabili.

Gli strumenti sopra descritti consentono di rispettare la legge, favorendo nel contempo l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità.

 

 


Autore: Redazione