L'esperta risponde - Profili giuslavoristici nel contratto di rete
Il contratto di rete tra imprese ha implicazioni rilevanti sul piano giuslavoristico. In particolare, le imprese appartenenti alla rete possono operare sia in regime di distacco sia di codatorialità dei dipendenti.
L’art. 30, comma 4-ter del D. Lgs. 276/2003, prevede la possibilità di applicare il distacco anche ad aziende appartenenti ad una rete di imprese. Le aziende che hanno sottoscritto un contratto di rete di impresa possono, infatti, ricorrere agevolmente al distacco di personale, in quanto l’interesse della parte distaccante “sorge automaticamente in forza dell’operare della rete, fatte salve le regole in materia di inquadramento del lavoratore”. L’interesse del distaccante è, quindi, implicito e non necessita di ulteriori giustificazioni. Tale presunzione mira a favorire la circolazione dei lavoratori tra imprese collegate da un programma coordinato all’interno della rete.
Mentre il distacco è disciplinato in modo dettagliato dal D. lgs 276/2003, l’istituto della codatorialità trova una disciplina più sintetica. L’art. 30, comma 4-ter sopra citato si limita, infatti, a prevedere che “inoltre, per le stesse imprese legate da un contratto di rete è ammessa la codatorialità dei dipendenti ingaggiati con regole stabilite attraverso il contratto di rete stesso”.
La codatorialità rappresenta una formula contrattuale in cui due o più imprese retiste condividono uno o più lavoratori - formalmente dipendenti di una singola impresa retista - che prestano la propria attività a favore di tutti i co-datori, secondo le regole previste nel contratto di rete. Le regole della codatorialità, contenute direttamente nel contratto o in atto separato, devono quindi definire lo svolgimento delle attività comuni relative al personale.
I lavoratori in regime di codatorialità devono essere formalmente assunti da una delle imprese partecipanti al contratto di rete, con il rispetto di tutti gli adempimenti di legge, quali la comunicazione obbligatoria di instaurazione del rapporto di lavoro, la consegna della lettera di assunzione e la registrazione sul Libro Unico del Lavoro. Si precisa che il soggetto referente per le comunicazioni può effettuare gli adempimenti per conto delle imprese retiste.
Il personale distaccato o in regime di codatorialità non può subire un pregiudizio nel trattamento economico e normativo per effetto della stipula di una tale tipologia di contratto tra imprese. Tutti i co-datori sono responsabili in solido a partire dalla “messa a fattor comune dei lavoratori interessati”. L’Ispettorato nazionale del lavoro arriva a questa conclusione riconoscendo che tutti i firmatari del contratto di rete assumono la qualità di datori di lavoro nei confronti del personale indicato dallo stesso contratto, trovando conseguentemente applicazione il principio generale della responsabilità solidale (Circ. INL 29.03.2018 n. 7; Nota INL n. 315/2022).