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10 aprile 2026
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L'esperta risponde - Sono un’impresa cooperativa che potenzialmente può accedere a contributi in regime di aiuto de-minimis ordinario e SIEG. Come calcolo la mia capienza? I due regimi di aiuto sono cumulabili?

Abbiamo chiesto ai nostri consulenti di rispondere alle domande più gettonate. Risponde Monica Belloni, responsabile Ufficio Agevolazioni e Finanziamenti/C.A.T.
Alla luce della recente evoluzione normativa europea, il calcolo della disponibilità di aiuti in regime de-minimis deve oggi essere effettuato tenendo conto dei nuovi massimali introdotti dai regolamenti UE del dicembre 2023.

In particolare, il Regolamento (UE) 2023/2831 ha innalzato il limite degli aiuti de-minimis ordinari a 300.000 euro nell’arco di tre anni per impresa unica. Parallelamente, il Regolamento (UE) 2023/2832, relativo alle imprese che forniscono servizi di interesse economico generale (SIEG), ha previsto un massimale più elevato, pari a 750.000 euro nel triennio.

Dal punto di vista strettamente europeo, i due regimi risultano formalmente distinti e autonomi, ma nell’ambito del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA) per le imprese che non applicano la contabilità separata è adottata la lettura integrata dei massimali, per cui il plafond di 300.000 euro relativo al de-minimis ordinario è considerato un “di cui” del massimale complessivo di 750.000 euro previsto per il SIEG. Ciò significa che il limite massimo complessivo di aiuti concedibili a un’impresa, nel triennio di riferimento, è pari a 750.000 euro, all’interno del quale possono essere ricompresi sia aiuti ordinari sia aiuti qualificati come SIEG.

Ne deriva una modalità di calcolo della disponibilità che può essere così sintetizzata: l’impresa deve sommare tutti gli aiuti de-minimis ricevuti negli ultimi tre anni, indipendentemente dalla loro qualificazione (ordinari o SIEG), e verificare che tale importo non superi i 750.000 euro. All’interno di questo tetto complessivo, la quota di aiuti concessi in regime ordinario non può comunque eccedere i 300.000 euro. Il rispetto del limite avviene, quindi, con riferimento al plafond più elevato, che diventa il vero parametro di riferimento per la programmazione degli aiuti.

In questa prospettiva, l’elemento di maggiore rilievo è rappresentato proprio dall’innalzamento del massimale SIEG, che ha ampliato in modo significativo la capacità di accesso agli aiuti pubblici: le imprese che operano nell’ambito dei servizi di interesse economico generale possono, infatti, beneficiare di un massimale complessivo fino a 750.000 euro nel triennio, rispetto ai 300.000 euro previsti per il solo de-minimis ordinario.

Un esempio particolarmente significativo è rappresentato dal caso delle cooperative di consumo operanti in Trentino, nell’ambito degli interventi a favore degli esercizi multiservizi in zone montane. Tali attività, infatti, possono essere riconosciute come servizi di interesse economico generale svolgendo un ruolo di presidio territoriale e di garanzia di accesso a servizi essenziali per la popolazione. Le imprese che operano in questo ambito possono, quindi, accedere al regime SIEG e, di conseguenza, beneficiare di aiuti fino al limite complessivo di 750.000 euro nel triennio.

Questa impostazione ha rappresentato un’evoluzione importante: mentre il de-minimis ordinario poneva un limite relativamente contenuto, il riconoscimento delle attività come SIEG consente di operare entro un plafond più ampio e adeguato alla natura dei servizi erogati, rafforzando le politiche di sostegno alle imprese che svolgono funzioni di interesse pubblico.

Qualora l’impresa operi, invece, con contabilità separata tra attività distinte (ad esempio una cooperativa che affianca all’attività caratteristica quella di inserimento lavorativo di persone escluse dai cicli produttivi), la recente Decisione (UE) 2025/2630 conferma che, in presenza di adeguata separazione contabile e assenza di sovracompensazioni o sovvenzioni incrociate tra attività, è possibile cumulare gli aiuti nei due regimi fino ai rispettivi massimali, consentendo quindi un plafond complessivo potenziale pari a 1.050.000 euro.

Autore: Redazione