L'esperto risponde - Cosa accade in caso di emissione tardiva della fattura? Come sanare il tardivo invio?
Non esiste una risposta univoca. Le conseguenze dell’invio tardivo di una fattura dipendono infatti dall’entità del ritardo e, soprattutto, dal fatto che questo abbia inciso o meno sulla corretta liquidazione dell’IVA.
Partiamo dal quadro normativo.
Secondo quanto previsto dall’art. 21, comma 4 del d.P.R. n. 633/1972, i termini di fatturazione variano a seconda che si tratti di una fattura immediata oppure di una fattura differita: la prima deve essere emessa entro 12 giorni dal momento in cui l’operazione si considera effettuata mentre la seconda va inviata entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui sono state realizzate le cessioni di beni o le prestazioni di servizi, documentate da DDT o altro documento idoneo.
Quando la trasmissione tramite il Sistema di Interscambio (SDI) avviene oltre tali termini, si configura una violazione. Tuttavia, non tutte le violazioni hanno lo stesso peso.
In primo luogo, per quantificare la sanzione, è opportuno verificare se l’invio tardivo della fattura abbia inciso sulla corretta liquidazione dell’IVA.
Se il ritardo ha comportato un errore nella liquidazione dell’IVA, deve essere applicata la sanzione proporzionale prevista dall’art. 6, comma 1, del D. lgs. n. 471/1997, pari al 70% dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato.
Diversamente, se l’imposta è stata comunque versata correttamente in sede di liquidazione, la violazione è considerata meno grave e la sanzione è dovuta in misura fissa da 250 a 2.000 euro.
La stessa sanzione (fissa da 250 a 2.000 euro) si applica anche nel caso in cui l’invio tardivo riguardi una fattura che non prevede l’applicazione dell’IVA, ad esempio, a causa del regime di non imponibilità o di esenzione ai sensi dell’art. 10 d.P.R. n. 633/1972, purché il ritardo non abbia comportato conseguenze neppure sulla determinazione del reddito. In caso contrario, la sanzione torna ad essere proporzionale nella misura del 5% dei corrispettivi non documentati tempestivamente.
Ravvedimento operoso
Sul piano operativo, è fondamentale intervenire tempestivamente. In molti casi, è possibile sanare la violazione beneficiando del c.d. ravvedimento operoso, che consente di ridurre le sanzioni in funzione della rapidità con cui si corregge l’errore.
L’istituto del ravvedimento operoso, disciplinato dall’art. 13 del D. lgs. 472/1997, consente infatti, qualora la violazione non sia stata già contestata e non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche, di ridurre le sanzioni da versare.
La riduzione varia in base al momento in cui la violazione viene sanata: ad esempio, le sanzioni per il tardivo invio delle fatture possono essere ridotte fino ad un nono del minimo se la regolarizzazione avviene entro novanta giorni. Il beneficio decresce con il passare del tempo, fino ad arrivare ad una riduzione ad un quarto del minimo.
Cumulo giuridico
In coordinamento con l’istituto del ravvedimento operoso, a partire dal 1° settembre 2024 (per le irregolarità commesse da tale data), ai sensi dell’art. 3 del D. lgs. 87/2024, è possibile regolarizzare più violazioni mediante l’applicazione del cumulo giuridico.
In particolare, tale istituto, disciplinato dall’art. 12 del D. lgs. 472/1997, consente di sanare, attraverso il pagamento di una sanzione ridotta, violazioni tra loro collegate commesse in momenti diversi (sanzione che va da un quarto al doppio), su più tributi (sanzione pari a un quinto), su più annualità (sanzione che va dalla metà al triplo), nonché su più annualità e su più tributi (sanzione che va da un quinto e dalla metà al triplo).
Ai fini del calcolo del cumulo giuridico la sanzione da assumere come base di calcolo è quella prevista per la violazione più grave.
Concludendo, quando ci si rende conto di aver inviato una fattura oltre i termini, è opportuno verificare se con l’invio tardivo abbiamo o meno inciso sulla corretta liquidazione IVA del periodo di riferimento e, successivamente, procedere alla regolarizzazione della propria posizione.