L'esperto risponde - Deducibilità spese di rappresentanza: attenzione all’obbligo di pagamento con strumenti tracciabili
Abbiamo chiesto alle e ai nostri consulenti di rispondere alle domande più gettonate in ambito legale, fiscale e amministrativo. Risponde Giacomo Coser, consulente fiscale della Federazione
Dallo scorso anno è stato introdotto l’obbligo di utilizzare strumenti di pagamento tracciabili per poter dedurre dal reddito le spese di rappresentanza. Questa novità deriva dalla Legge di Bilancio 2025, che ha modificato l’art. 108, comma 2, del TUIR, prevedendo espressamente che “le spese di rappresentanza sono deducibili se i pagamenti sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento (…) [tracciabili]”.
Tale requisito si applica alle spese sostenute, anche all’estero, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024. Dunque, per le imprese con esercizio coincidente con l’anno solare, il nuovo obbligo ha effetto sulle spese sostenute dal 1° gennaio 2025.
Cosa si intende per spese di rappresentanza?
La nozione di spesa di rappresentanza è dettata dal D.M. 19 novembre 2008, cui rimanda l’articolo 108 del TUIR, e dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 34E del 13 luglio 2009.
Si definiscono “di rappresentanza” le spese sostenute per erogare gratuitamente beni e servizi, per finalità promozionali o di pubbliche relazioni.
Tali spese sono deducibili se risultano inerenti rispetto all’attività d’impresa svolta. Sono considerate inerenti le spese che, ragionevolmente, sono in grado di generare, anche potenzialmente, benefici economici per l'impresa che le sostiene, ovvero che risultano coerenti con le pratiche commerciali di settore. Oltre all’inerenza, dallo scorso anno si è aggiunto, quale condizione necessaria affinché la deduzione possa essere riconosciuta, il requisito che i relativi pagamenti vengano effettuati tramite strumenti tracciabili.
Per consentire all’Agenzia delle Entrate, in caso di controllo, di verificare che le spese di rappresentanza rispettino tutti i requisiti richiesti per essere deducibili, è importante annotare direttamente sulle fatture la tipologia di destinatari dei beni o dei servizi erogati gratuitamente. In questo modo, l’impresa può mostrare con chiarezza a chi erano rivolte le iniziative e facilitare la verifica della loro effettiva finalità promozionale o di miglioramento delle pubbliche relazioni.
Fra le più comuni spese di rappresentanza, vi sono quelle sostenute in occasione di ricorrenze aziendali (es. cinquantesimo dalla fondazione), festività, inaugurazioni di nuove sedi o punti vendita, fiere o mostre in cui sono esposti i beni e i servizi offerti dall’impresa, ecc.. Si segnala che, come chiarito dalla circolare n. 34/2009, le spese sostenute per eventi aziendali riservati esclusivamente ai dipendenti non possono essere qualificate come spese di rappresentanza, poiché non sono idonee a generare un ritorno economico.
Regime di deducibilità
Le spese di rappresentanza che rispettano i requisiti descritti sopra sono deducibili nel periodo d’imposta di sostenimento fino a un ammontare massimo calcolato in percentuale sull’ammontare dei ricavi ordinari dell’impresa, secondo tre scaglioni:
• 1,5 per cento dei ricavi fino a 10 milioni di euro;
• 0,6 per cento dei ricavi per la parte eccedente 10 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro;
• 0,4 per cento dei ricavi per la parte eccedente 50 milioni di euro.
Le spese di rappresentanza che eccedono il plafond sono indeducibili.
Sono, invece, sempre deducibili le spese relative ad omaggi di valore unitario non superiore a 50 euro, purché abbiano natura “di rappresentanza”.
Escluse dall’obbligo di pagamento con strumenti tracciabili le spese di pubblicità e di sponsorizzazione
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 15E del 22 dicembre 2025, ha precisato che l’obbligo di utilizzare strumenti di pagamento tracciabili non si applica alle spese di pubblicità e sponsorizzazione, poiché non rientrano nella categoria delle spese di rappresentanza. In linea di principio, tali spese continuano ad essere integralmente deducibili dal reddito indipendentemente dal mezzo di pagamento.
Tale requisito si applica alle spese sostenute, anche all’estero, a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024. Dunque, per le imprese con esercizio coincidente con l’anno solare, il nuovo obbligo ha effetto sulle spese sostenute dal 1° gennaio 2025.
Cosa si intende per spese di rappresentanza?
La nozione di spesa di rappresentanza è dettata dal D.M. 19 novembre 2008, cui rimanda l’articolo 108 del TUIR, e dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 34E del 13 luglio 2009.
Si definiscono “di rappresentanza” le spese sostenute per erogare gratuitamente beni e servizi, per finalità promozionali o di pubbliche relazioni.
Tali spese sono deducibili se risultano inerenti rispetto all’attività d’impresa svolta. Sono considerate inerenti le spese che, ragionevolmente, sono in grado di generare, anche potenzialmente, benefici economici per l'impresa che le sostiene, ovvero che risultano coerenti con le pratiche commerciali di settore. Oltre all’inerenza, dallo scorso anno si è aggiunto, quale condizione necessaria affinché la deduzione possa essere riconosciuta, il requisito che i relativi pagamenti vengano effettuati tramite strumenti tracciabili.
Per consentire all’Agenzia delle Entrate, in caso di controllo, di verificare che le spese di rappresentanza rispettino tutti i requisiti richiesti per essere deducibili, è importante annotare direttamente sulle fatture la tipologia di destinatari dei beni o dei servizi erogati gratuitamente. In questo modo, l’impresa può mostrare con chiarezza a chi erano rivolte le iniziative e facilitare la verifica della loro effettiva finalità promozionale o di miglioramento delle pubbliche relazioni.
Fra le più comuni spese di rappresentanza, vi sono quelle sostenute in occasione di ricorrenze aziendali (es. cinquantesimo dalla fondazione), festività, inaugurazioni di nuove sedi o punti vendita, fiere o mostre in cui sono esposti i beni e i servizi offerti dall’impresa, ecc.. Si segnala che, come chiarito dalla circolare n. 34/2009, le spese sostenute per eventi aziendali riservati esclusivamente ai dipendenti non possono essere qualificate come spese di rappresentanza, poiché non sono idonee a generare un ritorno economico.
Regime di deducibilità
Le spese di rappresentanza che rispettano i requisiti descritti sopra sono deducibili nel periodo d’imposta di sostenimento fino a un ammontare massimo calcolato in percentuale sull’ammontare dei ricavi ordinari dell’impresa, secondo tre scaglioni:
• 1,5 per cento dei ricavi fino a 10 milioni di euro;
• 0,6 per cento dei ricavi per la parte eccedente 10 milioni di euro e fino a 50 milioni di euro;
• 0,4 per cento dei ricavi per la parte eccedente 50 milioni di euro.
Le spese di rappresentanza che eccedono il plafond sono indeducibili.
Sono, invece, sempre deducibili le spese relative ad omaggi di valore unitario non superiore a 50 euro, purché abbiano natura “di rappresentanza”.
Escluse dall’obbligo di pagamento con strumenti tracciabili le spese di pubblicità e di sponsorizzazione
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 15E del 22 dicembre 2025, ha precisato che l’obbligo di utilizzare strumenti di pagamento tracciabili non si applica alle spese di pubblicità e sponsorizzazione, poiché non rientrano nella categoria delle spese di rappresentanza. In linea di principio, tali spese continuano ad essere integralmente deducibili dal reddito indipendentemente dal mezzo di pagamento.
Autore: Redazione