15 dicembre 2025
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L'esperto risponde: È possibile stornare una fattura “recuperando” l’IVA versata in precedenza?

Con Giacomo Coser, consulente fiscale della Federazione

Dipende. La risposta alla domanda varia a seconda della ragione che ha condotto alla necessità di stornare la fattura e del tempo trascorso.  

Facciamo un passo indietro.  

L’art. 26 del decreto IVA (d.P.R. n. 633/1972) delinea le fattispecie e i tempi entro cui è possibile rettificare operazioni già effettuate e fatturate tramite l’emissione di note di variazione in diminuzione, generalmente chiamate note d’accredito.  

L’emissione di una nota di variazione in diminuzione consente al cedente del bene o al prestatore del servizio di recuperare l’IVA portando in detrazione l'imposta corrispondente alla variazione (oppure, in alternativa, annotando la nota di variazione in diminuzione nel registro IVA vendite o dei corrispettivi, con segno negativo).  

Potrebbe capitare, ad esempio, che si renda necessario stornare una fattura per correggere degli errori di fatturazione; in tali casi, è possibile rettificare l’imponibile e l’IVA tramite l’emissione di una nota di variazione in diminuzione, purché tale nota venga emessa entro un anno dall'effettuazione dell'operazione originaria 

Allo stesso termine annuale sono soggetti anche gli storni che traggono origine da “sopravvenuti accordi” con cui le parti decidono di modificare le originarie pattuizioni contrattuali. 

Trascorso tale termine, lo storno della fattura non può avere rilevanza ai fini IVA, ma mantiene rilievo ai fini amministrativi e delle imposte sui redditi. Operativamente, la nota d’accredito emessa non espone l’IVA nel documento e reca l’indicazione che la stessa non ha rilevanza ai fini dell’IVA (codice natura N. 2.2).  

Il secondo comma dell’articolo 26 del decreto IVA elenca una serie di eventi che inficiano il rapporto contrattuale, rendendolo invalido o inefficace, al verificarsi dei quali l’operazione fatturata viene meno oppure se ne riduce l’ammontare imponibile; tali ipotesi legittimano il cedente o prestatore a rettificare l’imponibile e l’IVA originariamente esposta in fattura in qualunque momento. Si tratta dei casi di nullità, annullamento, rescissione, revoca, risoluzione del contratto oppure di eventi simili in grado di rideterminare il rapporto giuridico instaurato tra le parti e far venir meno gli effetti dell’atto originario. 

Allo stesso modo, è possibile rettificare, senza limiti di tempo, l’imponibile e l’IVA di un’operazione già fatturata quando ciò è funzionale all’applicazione di sconti previsti nelle condizioni contrattuali originarie ma subordinati al verificarsi di una condizione 

Le fattispecie indicate nei due paragrafi precedenti, a prescindere dal momento in cui si manifestino rispetto all’operazione originaria, consentono dunque al cedente o prestatore di emettere una nota di variazione in diminuzione, rettificando anche l’imposta. Tuttavia, tale facoltà deve essere esercitata entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA relativa all’anno in cui si è verificata la fattispecie. 

Infine, un breve cenno sull’ipotesi del mancato pagamento del corrispettivo da parte del debitore: tale condotta non legittima, di per sé, l’emissione da parte del cedente o prestatore di una nota di variazione in diminuzione allo scopo di recuperare l’imposta versata all’erario, non corrisposta dal debitore. Infatti, in questi casi, per poter emettere la nota di variazione è necessario che il cedente o prestatore abbia avviato una procedura esecutiva individuale rimasta infruttuosa oppure che il cliente-debitore abbia intrapreso procedure “para-concorsuali” (accordo di ristrutturazione dei debiti o piano attestato di risanamento) o sia stato assoggettato a procedure concorsuali.  

Tale ultimo presupposto, in particolare, è stato oggetto di parziale modifica da parte del legislatore (D.L. n. 73/2021) al fine di anticipare il termine a partire dal quale è possibile emettere le note di variazione in diminuzione: per le procedure concorsuali iniziate prima del 26 maggio 2021 è necessario attendere che la procedura si sia conclusa infruttuosamente; invece, per le procedure concorsuali avviate dal 26 maggio 2021 è sufficiente che la procedura sia stata avviata, senza dover attenderne la conclusione. 

Nulla è cambiato, invece, nei riguardi di soggetti che hanno presentato un piano attestato di risanamento oppure che hanno stipulato un accordo di ristrutturazione dei debiti con riferimento ai quali è necessario attendere rispettivamente la pubblicazione del piano nel registro delle imprese o il decreto che omologa l’accordo.  

 


Autore: Redazione