29 febbraio 2024
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L'esperto risponde - La cessazione del rapporto di lavoro per recesso datoriale comporta l’immediata esclusione del socio lavoratore dalla cooperativa?

Abbiamo chiesto ai nostri consulenti di rispondere alle domande più gettonate in ambito legale e amministrativo. Risponde Chiara Ferrari

Il socio cooperatore di una cooperativa di produzione lavoro partecipa allo scambio mutualistico al fine di trovare un’occupazione lavorativa: esso viene comunemente chiamato “socio-lavoratore”.  

Tra il socio-lavoratore e la sua cooperativa di appartenenza si instaurano due distinti rapporti: uno di natura societaria, che si perfeziona con la delibera con cui il consiglio di amministrazione lo ammette come socio; uno di lavoro, che può essere, a seconda dei casi, di tipo subordinato, autonomo o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale.  

I suddetti rapporti corrono in parallelo tra loro ed il venir meno di uno di essi genera delle conseguenze sull’altro. Una delle ipotesi di interesse è il caso del venir meno del rapporto di lavoro per volontà della cooperativa, datore di lavoro, e dei riflessi che si determinano sul rapporto societario.  

In caso di interruzione del rapporto di lavoro per recesso datoriale per una motivazione riconducile ad un comportamento del socio lavoratore talmente grave da determinare anche la compromissione del rapporto fiduciario, la cooperativa è legittimata ad adottare, contestualmente all’interruzione del rapporto di lavoro, anche un provvedimento di esclusione del socio dalla compagine societaria.   

Tali comportamenti sono riconducibili a giusta causa e/o giustificato motivo soggettivo (anche di natura disciplinare) o mancato superamento del periodo di prova o qualsiasi altro grave inadempimento collegato alle obbligazioni contrattuali di lavoro.  

In altre situazioni, si pensi al caso della soppressione della posizione lavorativa per giustificato motivo oggettivo, la cooperativa di lavoro dovrà assicurare al socio che abbia subito il provvedimento di licenziamento, un periodo minimo di permanenza in cooperativa, allo scopo di dargli la possibilità di partecipare alla vita della cooperativa ed alle relative scelte, contribuendo così alla ricerca di nuove occasioni di lavoro.   

Tale impostazione risulta essere pienamente coerente con lo specifico scopo mutualistico perseguito dalle cooperative di produzione lavoro.  

In linea generale, dunque, non sarà possibile adottare in sede statutaria o regolamentare la previsione di un collegamento automatico tra la cessazione del rapporto di lavoro sottostante e l’esclusione da socio; occorrerà verificare caso per caso sia le motivazioni inerenti alla permanenza in cooperativa del socio, anche in assenza di scambio mutualistico vista l’inattività dello stesso, sia le cause che portano alla procedura di esclusione del socio.   

In particolare, sarà necessario porre attenzione alle previsioni contenute nello statuto e nel regolamento sul socio lavoratore che non dovranno contenere meccanismi di “automatismo” tra la cessazione del rapporto di lavoro e l’esclusione del socio. 


Autore: Redazione