15 novembre 2024
Condividi il link su:

L'esperto risponde - Cosa succede se un amministratore rassegna le dimissioni, decade dall’incarico oppure muore durante l’esercizio sociale?

Abbiamo chiesto ai nostri consulenti di rispondere alle domande più gettonate in ambito legale e amministrativo. Risponde Chiara Ferrari
Nell’ipotesi di dimissioni, di decadenza o di decesso di un amministratore nel corso dell’esercizio, trova applicazione l’articolo 2386 del codice civile, norma che disciplina puntualmente una particolare procedura per sostituire gli amministratori venuti meno: il c.d. sistema della “cooptazione”.
Tale disposizione normativa, prevista per le società per azioni, trova applicazione anche nelle società cooperative ed è contenuta nei modelli di statuto elaborati per le nostre cooperative associate.
Ma vediamo come funziona questo istituto.

La cooptazione consente al consiglio di amministrazione di “auto-integrarsi”: gli amministratori rimasti in carica, infatti, nominano il sostituto dell’amministratore venuto meno con una delibera approvata dal collegio sindacale (se nominato), senza la necessità di convocare appositamente un’assemblea dei soci.
La cooptazione costituisce, quindi, un’eccezione alla regola che stabilisce la competenza dell’assemblea dei soci per la nomina degli amministratori della società.

Trattandosi di un’eccezione, il legislatore disciplina questo istituto in modo puntuale.
È infatti possibile procedere con il suddetto sistema, solo a condizione che la maggioranza degli amministratori rimasti in carica sia costituita da consiglieri nominati dall'assemblea.
Pertanto, dovrà essere prestata attenzione al rispetto di tale condizione, verificando se, nel corso dell’esercizio in cui è venuto meno l’amministratore, vi siano già state precedenti cooptazioni che facciano venire meno la suddetta condizione.

La norma precisa altresì che gli amministratori nominati attraverso tale meccanismo resteranno in carica fino alla prossima assemblea dei soci. Solitamente si tratta dell’assemblea di approvazione del bilancio, ma potrebbe anche trattarsi di un’altra assemblea dei soci, anche avente natura straordinaria.
Per quanto riguarda la scelta del soggetto da nominare in sostituzione dell’amministratore venuto meno, gli amministratori rimasti in carica saranno liberi di scegliere un soggetto in possesso di eventuali requisiti previsti dallo statuto, ma non saranno obbligati ad attingere ad esempio alla lista dei candidati non eletti alla precedente assemblea elettiva.

In merito a tale aspetto, per quanto riguarda la cooptazione di amministratori nelle società cooperative, occorrerà prestare attenzione al rispetto di eventuali criteri di rappresentatività territoriale previsti dallo statuto e disciplinati in apposito regolamento assembleare.

Nella diversa ipotesi in cui con le dimissioni, la decadenza o la morte di uno o più amministratori venga meno la maggioranza dei consiglieri nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica dovranno convocare l'assemblea dei soci perché provveda alla sostituzione dei mancanti.
In questa ipotesi, salvo diversa disposizione dello statuto o dell'assemblea, gli amministratori nominati dalla assemblea in sostituzione dei mancanti andranno a scadere insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

Autore: Redazione