11 luglio 2023
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Whistleblowing, scopri cos'è e come essere in regola

La Federazione ha predisposto un servizio in grado di soddisfare, a più livelli, tutte le necessità riguardanti i nuovi decreti legislativi in merito al whistleblowing, ovvero alla segnalazioni di condotte illecite.
Con il decreto legislativo 24 del 10 marzo 2023, attuativo della Direttiva UE 1937/2019, è stata disciplinata e introdotta nell’ordinamento italiano (anche al di fuori delle ipotesi già disciplinate dal d.lgs. 231/01), la disciplina del c.d. whistleblowing allo scopo di ottenere “la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione Europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità […] dell’ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato” (art. 1, co. 1 del decreto). 

Cos'è il whistleblowing


Si tratta della segnalazione, da parte di soggetti a vario titolo legati a un ente pubblico o privato, di condotte illecite delle quali siano venuti a conoscenza nel contesto lavorativo

Chi deve adeguarsi e quando

Società che rientrano in almeno una delle seguenti casistiche:
a) hanno impiegato più di 49 dipendenti in media nell’ultimo anno
b) hanno adottato il modello 231/2001
c) svolgono attività nei c.d. settori sensibili

Le tempistiche di adeguamento dipendono dal numero di dipendenti:
a) società con più di 249 dipendenti: entro il 15 luglio 2023
b) società con meno di 249 dipendenti: entro il 17 dicembre 2023

Cosa bisogna fare per adeguarsi

Le società hanno l’obbligo di implementare un processo di ricezione e gestione delle segnalazioni, cioè:
a) dotarsi di un canale di segnalazione interno, possibilmente informatico, che garantisca, per mezzo di apposite misure di sicurezza, la riservatezza del segnalante, della persona coinvolta e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione
b) affidare la gestione del canale di segnalazione a un soggetto esterno autonomo e con personale specificamente formato o a un ufficio interno (uni o pluripersonale) autonomo dedicato e specificamente formato;
c) adottare una procedura di gestione delle segnalazioni conforme alla normativa;
d) adempiere agli obblighi in tema di trattamento dati personali: DPIA, aggiornamento del registro dei trattamenti, predisposizione delle autorizzazioni al trattamento, ecc.

Chi può segnalare

a) lavoratori subordinati
b) lavoratori autonomi che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore privato;
c) collaboratori, liberi professionisti, consulenti che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore privato;
d) volontari e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti;
e) azionisti e persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza

Cosa si può segnalare

Comportamenti, atti od omissioni che consistono in:
a) Illeciti amministrativi, civili, contabili, penali;
b) condotte illecite rilevanti ai sensi del d. lgs. 231/2001 o violazioni dei modelli di organizzazione e gestione stesso;
c) illeciti che rientrano nell’ambito di applicazione degli atti dell’Unione europea relativi a specifici settori;
d) atti o omissioni riguardanti il mercato interno (a titolo esemplificativo: violazioni in materia di concorrenza e di aiuti di Stato);
e) atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione Europea.

Focus su chi ha adottato il modello 231

A prescindere dal numero di dipendenti, le società che ha già adottato il MOG 231 dovranno implementare il canale di segnalazione con le caratteristiche già descritte, adottando una procedura di gestione delle segnalazioni in linea con la normativa
Per quanto riguarda l’oggetto della segnalazione:
a) società con meno di 50 dipendenti: i soggetti legittimati continuano a segnalare solamente gli illeciti rilevanti ai sensi dello stesso decreto 231 e le violazioni del modello di organizzazione e gestione;
b) società con più di 50 dipendenti: i soggetti legittimati oltre a quanto previsto al punto precedente, possono segnalare gli illeciti previsti dal nuovo decreto.

Sanzioni per le società

Il decreto prevede che l’ANAC possa irrogare sanzioni pecuniarie da 10.000€ a 50.000€ nel caso di mancata istituzione del canale di segnalazione o di sua istituzione non conforme alla normativa.
Le stesse sanzioni possono essere indirizzate alla società nel caso di ritorsioni nei confronti del segnalante, di ostacolo alla segnalazione o di violazione dell’obbligo di riservatezza.

Il servizio offerto da Federazione

Il servizio si suddivide in tre pacchetti, adatti a tutte le esigenze:



PIATTAFORMA PER LA SEGNALAZIONE
  • Creazione di un istanza dedicata alla cooperativa su una piattaforma software in linea con le previsioni di legge che consente:
    • l’invio di segnalazioni ai soggetti legittimati
    • la gestione autonoma delle segnalazioni da parte della società ricevente (scambi di comunicazioni o documenti con il richiedente, tempistiche, storico della segnalazione, richiesta identità…)

PIATTAFORMA E ADEGUAMENTO NORMATIVO
  • Tutto quanto compreso nella piattaforma per la segnalazione
  • Predisposizione procedure
  • Formazione ai dipendenti della cooperativa
  • Comunicazione ai sindacati
  • Adempimenti privacy


PIATTAFORMA , ADEGUAMENTO E GESTORE ESTERNO
  • Tutto quanto compreso nella piattaforma e adeguamento normativo
  • Gestione del canale da parte di personale di Federazione adeguatamente formato

Autore: Redazione


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